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| Statuto
del Club Secondo Casadei |
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| Art.
1_ |
Il Club
Secondo Casadei ha lo scopo di mantenere
vive le musiche del M° Secondo Casadei in Italia e
all'estero per una sempre maggiore conoscenza della
tradizione culturale romagnola. |
| Art.
2_ |
Il Club
Secondo Casadei può organizzare,
promuovere, patrocinare e collaborare con qualsiasi
manifestazione che in qualche maniera promuova lo scopo
del Club. |
| Art.
3_ |
Il Club
Secondo Casadei sarà diretto da un
consiglio costituito da undici consiglieri, eletti
direttamente dall'assemblea mediante votazioni. Avranno
diritto al voto tutti i soci muniti di tessera regolare;
non sono riconosciute deleghe. |
| Art.
4_ |
La
votazione per l'elezione del consiglio avverrà mediante
una lista di un massimo di venti candidati e dovrà
essere presentata da almeno quindici soci del Club
presenti all'assemblea. |
| Art.
5_ |
Possono
far parte di questo Club
tutti i cittadini di nazionalità italiana ed estera, di
sesso maschile e femminile. Può essere escluso da
questo Club
qualsiasi persona che faccia politica avversa. |
| Art.
6_ |
I soci
sono riconosciuti da una tessera con fotografia, pagando
al Club Secondo Casadei
la quota annuale che verrà contrassegnata nell'apposita
tessera. |
| Art.
7_ |
Il
consiglio rimarrà in carica per tre anni consecutivi. |
| Art.
8_ |
In caso
di un consigliere dimissionario sarà sostituito con
l'ordine progressivo del numero di preferenze dei non
eletti. |
| Art.
9_ |
I
consiglieri hanno l'obbligo di essere presenti a tutte
le riunioni di consiglio. Dopo tre assenze
ingiustificate saranno sostituiti con l'ordine
progressivo del numero di preferenze dei non eletti.
Sarà compito del segretario fare l'appello di presenza. |
| Art.10_ |
Il
consiglio eleggerà un presidente, un vice presidente,
un cassiere, un segretario, un direttore ufficio stampa
e due revisori dei conti. |
| Art.11_ |
Il
direttore dell'ufficio stampa e il segretario possono
essere eletti anche fra i non consiglieri. |
| Art.12_ |
Il
direttore dell'ufficio stampa ha il compito di curare le
pubbliche relazioni e i rapporti esterni del Club. |
| Art.13_ |
Il Club
avrà sede autonoma: non potrà essere insediato nei
locali da ballo, nei circoli politici e nei circoli di
associazioni di indirizzo politico come ARCI, ENDAS,
ACLI, ecc... |
| Art.14_ |
Lo
statuto può essere modificato solo dall'assemblea dei Club
con approvazione di una maggioranza non inferiore ai due
terzi di tutti i soci iscritti al Club. |
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| Villanova
di Bagnacavallo, 16 dicembre 1985 |
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